Cari Associati,
la Cassazione, a Sezione Unite con la sentenza n. 17406/12 del 25.9/12.10.2012, ha apposto il proprio sugello sull’applicabilità dei parametri di cui al D.M. 140/2012 nel senso che la liquidazione del compenso dell’avvocato debba avvenire con riferimento al momento del completamento della prestazione e quindi, nel caso specifico, con l’applicazione di detti parametri anche se l’attività è iniziata nella vigenza delle tariffe oggi abrogate.
Nulla da dire sull’applicazione, in sé, del principio di diritto, ripetutamente affermato in passato con riferimento alla liquidazione degli onorari, non certo dei diritti.
Molto da obiettare (come già segnalato da Paolo Bogoni), invece, in quanto viene ignorata una circostanza di tutto rilievo costituita dal fatto che, nella fattispecie, non si versa in un’ipotesi di successione di criteri (le antivigenti tariffe) omogenei tra loro, bensì in un caso di introduzione di un nuovo, totalmente diverso – e punitivo – metodo di determinazione del compenso del legale ignoto alle parti al momento del conferimento dell’incarico.
Ecco così che il pregresso principio di diritto – e la molto più contingente volontà di ridurre ex lege i compensi degli avvocati - sono salvi, l’equità lo è un po’ meno.
Come dire: fiat justitia, pereat mundus.
Venezia-Mestre 12.10.2012
Fabio Sportelli